Oggi rispondiamo a una domanda inviataci da una lettrice che ha stimolato le nostre riflessioni. Chiaramente la nostra risposta non pretende di essere “giuridicamente” incontestabile, quindi invitiamo tutti a partecipare alla discussione.
Il nostro sito non si pone l’obiettivo di fornire risposte a tutti i dubbi e quesiti che possono sorgere in materia di immigrazione ed esserci proposti dai lettori – ben sapendo che l’interpretazione è spesso mutevole ed esistono siti dedicati più idonei a questo tipo di ricerche e approfondimenti – ma vuole cogliere anche dalle domande che ci giungono, i giusti stimoli per le discussioni che vi proponiamo.
Domanda: Il fatto che il lavoratore cittadino di uno stato non membro dell’UE sia stato colpito da provvedimento di espulsione per soggiorno illegale comporta il respingimento della richiesta di emersione?
Il decreto anticrisi esplicita al c. 13 quali siano i soggetti esclusi dalla regolarizzazione:
Decreto anti crisi[1]
Art. 1 – ter (Dichiarazione di attività di assistenza e di sostegno alle famiglie)
c. 13. Non possono essere ammessi alla procedura di emersione prevista dal presente articolo i lavoratori extracomunitari:
a) nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento di espulsione ai sensi dell’articolo 13, commi 1 e 2, lettera c), del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dell’articolo 3 del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, e successive modificazioni;
b) che risultino segnalati, anche in base ad accordi o convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini della non ammissione nel territorio dello Stato;
c) che risultino condannati, anche con sentenza non definitiva, compresa quella pronunziata anche a seguito di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei reati previsti dagli articoli 380 e 381 del medesimo codice.
Ciò è stato poi ulteriormente chiarito dalle FAQ presenti tuttora sul sito del Ministero dell’Interno (www.interno.it) , al punto 19:
19. Posso regolarizzare uno straniero colpito da provvedimento di espulsione?
E’ possibile regolarizzare stranieri espulsi per violazione delle norme sul soggiorno. Sono esclusi gli stranieri espulsi per motivi di ordine e sicurezza dello Stato (leggi: art. 13 c. 1 del TU) o espulsi perché appartenenti ad una delle categorie indicate nell’art.13, c. 2, lett c) del Testo Unico sull’Immigrazione. Sono altresì esclusi coloro che risultino non ammissibili nel territorio nazionale sulla base di accordi o convenzioni internazionali o perché condannati per i reati previsti dagli artt. 380 e 381 del codice di procedura penale.
Se ne deduce pertanto che sono quindi ammessi alla regolarizzazione coloro per cui è stata disposta un’espulsione ai sensi dell’art. 13 c. 2 lettera a) e b) ovvero chi:
a) è entrato nel territorio dello Stato sottraendosi ai controlli di frontiera e non è stato respinto ai sensi dell’articolo 10;
b) si e’ trattenuto nel territorio dello Stato in assenza della comunicazione di cui all’articolo 27, comma 1-bis, o senza aver richiesto il permesso di soggiorno nei termini prescritti, salvo che il ritardo sia dipeso da forza maggiore, ovvero quando il permesso di soggiorno e’ stato revocato o annullato, ovvero e’ scaduto da più di sessanta giorni e non e’ stato chiesto il rinnovo.
Tuttavia, nel caso in cui uno dei soggetti su indicati – che sarebbero ammessi anche se destinatari di un primo provvedimento di espulsione - sia stato però nuovamente fermato per non aver ottemperato a tale provvedimento e per questo sia stato condannato,ci troviamo di fronte a una situazione differente.
Il T.U. all’art 14 c. 5-ter e 5-quater – già prima dell’introduzione del “reato di clandestinità” inserito con le modifiche apportate dalla Legge 92/09 sulla Sicurezza – disponeva in questi casi il reato punito con arresto in flagranza e la reclusione. Tale reato sarebbe riconducibile all’art. 381 del codice di procedura penale. Direi quindi che le richieste di emersione presentate in questi casi sarebbero respinte, sebbene (come denuncia questo articolo de la Repubblica ) siano state diffuse indicazioni contraddittorie dagli organi preposti.
[...] http://immigrationflows.net/soggetti-esclusi-dalla-regolarizzazione/ [...]
Precisazione:
Di recente, è stata diffusa dal Ministero dell’Interno una circolare (n. 1843 del 17 marzo scorso) che ha cercato di armonizzare le prassi nelle questure e prefetture delle varie province, specificando i motivi che si ritengono ostativi alla regolarizzazione nel caso di coloro che sono stati condannati per il reato previsto dall’art. 14 comma 5 ter distinguendo fra due situazioni:
a)Coloro che sono stati condannati perché avevano fatto ingresso illegalmente, hanno ricevuto l’ordine del questore e non lo hanno rispettato (qui è prevista la reclusione da 1 a 4 anni): il ministero sostiene che in questo caso si rientri nell’ambito dell’art. 381 del c.p.p.
b)Coloro che sono stati condannati perché avevano fatto ingresso legalmente ma si sono trattenuti irregolarmente – non hanno richiesto il rinnovo nei tempi o gli è stato rifiutato – e hanno ricevuto l’ordine del questore a lasciare il territorio ma non lo hanno rispettato (reclusione da 6 mesi ad 1 anno): il ministero esclude questi casi dall’ambito dell’art. 381 c.p.p e pertanto ammette in questi casi l’istanza di regolarizzazione.